Un vecchio "prete" ammalato ma appassionato dell'Eucaristia (Cantuale Antonianum)
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1 commento:
sam
ha detto...
Catechismo della Chiesa Cattolica
1124 La fede della Chiesa precede la fede del credente, che è invitato ad aderirvi. Quando la Chiesa celebra i sacramenti, confessa la fede ricevuta dagli Apostoli. Da qui l'antico adagio: “ Lex orandi, lex credendi ” [Oppure: “Legem credendi lex statuat supplicandi”, secondo Prospero di Aquitania, Epistulae, 217 (V secolo): PL 45, 1031]. La legge della preghiera è la legge della fede, la Chiesa crede come prega. La Liturgia è un elemento costitutivo della santa e vivente Tradizione [Cf Conc. Ecum. Vat. II, Dei Verbum, 8].
1125 Per questo motivo nessun rito sacramentale può essere modificato o manipolato dal ministro o dalla comunità a loro piacimento. Neppure l'autorità suprema nella Chiesa può cambiare la Liturgia a sua discrezione, ma unicamente nell'obbedienza della fede e nel religioso rispetto del mistero della Liturgia.
1126 Inoltre, poiché i sacramenti esprimono e sviluppano la comunione di fede nella Chiesa, la lex orandi è uno dei criteri essenziali del dialogo che cerca di ricomporre l'unità dei cristiani [Cf Conc. Ecum. Vat. II, Unitatis redintegratio, 2 e 15].
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1206 “La diversità liturgica può essere fonte di arricchimento, ma può anche provocare tensioni, reciproche incomprensioni e persino scismi. In questo campo è chiaro che la diversità non deve nuocere all'unità. Essa non può esprimersi che nella fedeltà alla fede comune, ai segni sacramentali, che la Chiesa ha ricevuto da Cristo, e alla comunione gerarchica. L'adattamento alle culture esige anche una conversione del cuore e, se è necessario, anche rotture con abitudini ancestrali incompatibili con la fede cattolica” [Giovanni Paolo II, Lett. ap. Vicesimus quintus annus, 16; cf Conc. Ecum. Vat. II, Sacrosanctum concilium, 21].
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Catechismo della Chiesa Cattolica
1124 La fede della Chiesa precede la fede del credente, che è invitato ad aderirvi. Quando la Chiesa celebra i sacramenti, confessa la fede ricevuta dagli Apostoli. Da qui l'antico adagio: “ Lex orandi, lex credendi ” [Oppure: “Legem credendi lex statuat supplicandi”, secondo Prospero di Aquitania, Epistulae, 217 (V secolo): PL 45, 1031]. La legge della preghiera è la legge della fede, la Chiesa crede come prega. La Liturgia è un elemento costitutivo della santa e vivente Tradizione [Cf Conc. Ecum. Vat. II, Dei Verbum, 8].
1125 Per questo motivo nessun rito sacramentale può essere modificato o manipolato dal ministro o dalla comunità a loro piacimento. Neppure l'autorità suprema nella Chiesa può cambiare la Liturgia a sua discrezione, ma unicamente nell'obbedienza della fede e nel religioso rispetto del mistero della Liturgia.
1126 Inoltre, poiché i sacramenti esprimono e sviluppano la comunione di fede nella Chiesa, la lex orandi è uno dei criteri essenziali del dialogo che cerca di ricomporre l'unità dei cristiani [Cf Conc. Ecum. Vat. II, Unitatis redintegratio, 2 e 15].
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1206 “La diversità liturgica può essere fonte di arricchimento, ma può anche provocare tensioni, reciproche incomprensioni e persino scismi. In questo campo è chiaro che la diversità non deve nuocere all'unità. Essa non può esprimersi che nella fedeltà alla fede comune, ai segni sacramentali, che la Chiesa ha ricevuto da Cristo, e alla comunione gerarchica. L'adattamento alle culture esige anche una conversione del cuore e, se è necessario, anche rotture con abitudini ancestrali incompatibili con la fede cattolica” [Giovanni Paolo II, Lett. ap. Vicesimus quintus annus, 16; cf Conc. Ecum. Vat. II, Sacrosanctum concilium, 21].
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