lunedì 14 gennaio 2013

Per una giustizia al passo con i tempi. L'apertura dell'anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano (Ponzi)

L'apertura dell'anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano

Per una giustizia al passo con i tempi


di Mario Ponzi


Il 2012 è stato un anno particolarmente impegnativo per gli uffici giudiziari dello Stato della Città del Vaticano. Lo rileva la relazione tenuta dal promotore di giustizia aggiunto Pierfrancesco Grossi, sabato mattina, 12 gennaio, per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2013, l'ottantaquattresimo dalla costituzione dello Stato. La cerimonia si è svolta nell'aula delle udienze del palazzo dei tribunali, subito dopo la messa celebrata dal cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone nella cappella di Maria Madre della famiglia, nel vicino palazzo del Governatorato.

La notazione nasce dalla constatazione che l'attività degli organi giudiziari vaticani -- in particolare il giudice unico, il tribunale e il promotore di giustizia presso quest'ultimo -- si è oggi notevolmente implementata rispetto ai decenni passati, durante i quali l'attività rimaneva del tutto marginale rispetto all'insieme della vita della Città del Vaticano. Diversi i fattori che incidono su questo nuovo ritmo dell'attività giudiziaria. Due in particolare quelli trainanti. Il primo è il procedere di quel cammino di trasformazione dello Stato della Città del Vaticano da «Stato apparato» a «Stato di diritto», per cui la giurisdizione vaticana «da giustizia di natura statuale, finisce per assumere, almeno in alcune materie, -- come notava lo scorso anno la relazione del promotore di giustizia Nicola Picardi -- funzioni di autorità ultrastatuale». In altre parole il tribunale vaticano iniziava a estendere la propria giurisdizione oltre lo Stato, nei confronti di soggetti ed enti ecclesiastici che di regola sarebbero sottratti al diritto vaticano. Un percorso che continua, si legge nella relazione di quest'anno, e che si somma a una realtà sempre più evidente di «globalizzazione della vita giuridica». Il fatto che il pur piccolo territorio dello Stato Vaticano sia attraversato annualmente da 18-20 milioni di persone d'ogni nazionalità che entrano come pellegrini, turisti, visitatori, frequentatori degli uffici della Santa Sede e utenti dei servizi statali, in aggiunta al personale dipendente della Sede Apostolica e del Governatorato, comporta la necessità di confrontarsi con situazioni di carattere sempre più trasnazionale. «Le frontiere degli Stati -- nota a tal proposito la relazione presentata questa mattina -- tendono sempre più a divenire fragili e cedevoli rispetto alla forza espansiva della vita reale. Anche una entità minuscola e del tutto atipica, qual è lo Stato della Città del Vaticano, non si sottrae a questo movimento epocale, che mette progressivamente in crisi principi e categorie che fin qui si davano per indiscutibili e necessari». In particolare, con il processo di aggregazione che si è venuto sviluppando sul continente europeo, la Città del Vaticano da enclave dell'Italia tende progressivamente a divenire enclave dell'Unione Europea, con conseguenti inevitabili contatti tra ordinamento vaticano e ordinamento europeo.
E qui si passa direttamente al secondo motivo del continuo implementarsi dell'attività degli organi giudiziari dello Stato. Sono note le innovazioni introdotte nell'ordinamento giuridico vaticano in virtù della nuova organizzazione amministrativo-finanziaria dello Stato seguita alla stipulazione, il 17 dicembre 2009, della Convenzione monetaria fra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano.
Con tale convenzione, come è noto, l'euro è divenuto moneta ufficiale e le banconote e le monete in euro hanno corso legale nello Stato Vaticano. «Ma l'euro -- spiega la relazione -- è molto di più di una moneta comune. Con l'articolo 8 della Convenzione lo Stato Città del Vaticano si è conseguentemente impegnato ad adottare, entro il 31 dicembre 2010, tutte le misure appropriate per uniformare la propria legislazione agli standard europei, in particolare riguardo alla prevenzione del riciclaggio di denaro, nonché alla frode e falsificazione dei mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante». Ciò naturalmente ha richiesto un processo di adeguamento del quadro normativo completato con l'emanazione, da parte del Pontefice, in data 30 dicembre 2010, del motuproprio Per la prevenzione e il contrasto che ha provveduto a estendere l'applicazione della legge cXXVII e la giurisdizione del tribunale vaticano a tutti gli enti dipendenti dalla Santa Sede.
Il 2012 è stato l'anno dei lavori di verifica e di adeguamento della legislazione vaticana alla normativa, sia internazionale che comunitaria, in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nonché per quanto concerne la frode e la contraffazione. Infatti nel corso del 2012 il legislatore vaticano ha emanato una serie di nuovi provvedimenti legislativi proprio per realizzare questo adeguamento. La relazione cita dettagliatamente i provvedimenti di cui si parla: dal decreto del presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano del 25 gennaio 2012, con il quale sono state promulgate modifiche e integrazioni alla legge concernente la prevenzione e il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, del 30 dicembre 2010, poi confermato dalla legge del 24 aprile 2012; alla legge del 14 dicembre 2012, recante modifiche allo stesso citato decreto del presidente del Governatorato confermato con la legge del 24 aprile 2012, e infine il decreto della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, del 14 dicembre 2012, con il quale è stato promulgato il regolamento in materia monetaria.
Si è trattato in particolare di provvedimenti importanti e innovativi, si nota nella relazione, che hanno dato seguito a quanto auspicato dagli osservatori di Moneyval dopo la loro ispezione presso lo Stato della Città del Vaticano alla fine di novembre 2011. Hanno quindi consentito di adottare «tutte le misure appropriate per uniformare la propria legislazione agli standard comunitari».
Tutto ciò naturalmente ha inciso sull'attività dei diversi uffici giudiziari dello Stato, comportando quell'accrescersi di attività ampiamente manifestatosi in tutto il corso dell'anno passato con il moltiplicarsi di «fatti penalmente e civilmente rilevanti».
La relazione passa poi in rassegna diversi altri aspetti dell'attività giudiziaria vaticana, senza mancare di sottolineare, ancora una volta, i pilastri sui quali si regge l'ordinamento giuridico: la legge fondamentale dello Stato, entrata in vigore il 22 febbraio 2001, e la legge sulle fonti del diritto, entrata in vigore il 1° ottobre 2008. E a proposito di quest'ultima legge è stato opportuno ribadire che, tra le fonti italiane primarie cui è fatto rinvio materiale, ci sono il codice penale italiano del 1889 ed il codice di procedura penale del 1913. «Codici liberali -- si precisa nella relazione -- che pure nelle note vicende giudiziarie penali dell'anno appena trascorso hanno dato una buona prova, grazie anche alle innovazioni a essi apportate da Paolo VI con la legge 21 giugno 1969 n. l. In particolare il codice di procedura penale si è mostrato coerente con il principio del cosiddetto “giusto processo”, ivi compreso per quanto attiene alla ragionevole durata dello stesso».
Un capitolo importante riguarda i rapporti con le altre giurisdizioni, prassi nella cui sfera ricade la questione delle rogatorie internazionali. Viene innanzitutto sottolineato il costante rapporto con le istituzioni italiane regolato in base a una convenzione che risale al 6 settembre 1932 sulla notificazione di atti in materia civile e commerciale. Espresso il ringraziamento «ai magistrati italiani» per la loro disponibilità e per il loro contributo prezioso, la relazione si sofferma in particolare sulla cooperazione internazionale sul piano processuale e nota che «sotto il profilo operativo, la notificazione di un atto civile e commerciale, se richiesto dal competente procuratore della Repubblica italiana, viene eseguita in questo Stato in un tempo medio di 10 giorni, ai quali vanno sommati i tempi del servizio postale, mentre su richiesta di questo Ufficio, la notificazione viene eseguita in Italia in un tempo medio complessivo di 60 giorni. Le notifiche richieste per via diplomatica, sia in materia penale sia civile, richiedono, invece, tempi molto più lunghi, quantificabili in non meno di 6 mesi, qualora si tratti di notifiche da eseguirsi da ovvero nei confronti di Stati extraeuropei. I tempi necessari per le notifiche vengono, ovviamente, a ripercuotersi sul procedimento, dilatando notevolmente i tempi di definizione dei giudizi, sia civili sia penali, con il rischio di incorrere, fra l'altro, nella prescrizione dei reati. Nel caso di rogatorie invece, sia in uscita sia in entrata, si segue sempre la via diplomatica».
Per gli amanti dei numeri sarà interessante rilevare che dopo l'entrata in vigore della legge del 21 giugno 1969 n. l, di riforma del diritto penale e processuale penale, le richieste di rogatorie penali pervenute da giudici italiani e stranieri al tribunale vaticano sono state 56: di esse soltanto 2, ormai lontane nel tempo, non sono state eseguite per carenza di giurisdizione. Le richieste di rogatorie penali non provenienti da autorità giudiziarie italiane sono state 9, con riferimento a Stati diversi: Argentina, Austria, Ecuador, Francia, Polonia, Stati Uniti d'America, Svizzera. Per quanto riguarda in particolare lo scorso anno, le rogatorie penali sono state 5 provenienti dall'Italia e una dalla Polonia: a tutte è stata data esecuzione.
«Come già rilevato altre volte -- precisa la relazione del promotore di giustizia aggiunto -- la cooperazione internazionale non può, però, limitarsi all'ambito processuale, ma dovrebbe estendersi sempre più a quello informativo, investigativo e di polizia giudiziaria». Al riguardo molti passi avanti sono stati fatti, in particolare dopo l'adesione dello Stato della Città del Vaticano all'Interpol nel 2008. In tale quadro la relazione ribadisce che un ulteriore passo importante potrebbe essere rappresentato dell'adesione dello Stato Vaticano a Europol, nonché a Eurojust. E a tal proposito una menzione particolare è stata dedicata proprio al Corpo della Gendarmeria Pontificia «per l'esemplarità, l'efficienza, la discrezione, l'incisività della sua azione, spesso svolta in condizioni oggettivamente difficili e lontano dalle esposizioni mediatiche. È anche grazie al continuo supporto della Gendarmeria che gli Uffici giudiziari hanno potuto svolgere al meglio le loro funzioni».
Infine alcune curiosità legate a una particolare funzione svolta dal giudice unico, cioè quella della vidimazione sui registri dello Stato. È così documentato che lo scorso anno si sono celebrati in Vaticano 190 matrimoni, sono stati annotati 8 nuove cittadinanze, 10 residenze e 18 decessi. Solo due le nascite. Dunque molti non cittadini vengono a contrarre matrimonio in Vaticano, ponendo interessanti questioni di diritto ecclesiastico e di diritto internazionale privato; viceversa sono quasi nulle le nascite, il che riflette il fatto che la cittadinanza vaticana ha prettamente un carattere funzionale. Il tribunale da parte sua ha tra l'altro pronunciato, nell'anno trascorso, due sentenze civili e due sentenze penali; ha compiuto gli atti relativi a sei rogatorie internazionali; il suo presidente ha emesso ventisette autorizzazioni di notifiche richieste per via diplomatica. In relazione ai «noti fatti criminosi perpetrati nel territorio dello Stato, ma con effetti anche fuori di esso» è stato attivato l'ufficio del «Giudice dell'esecuzione penale, accanto a quello -- sempre molto attivo -- dell'esecuzione civile».

(©L'Osservatore Romano 13 gennaio 2013)

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